È nulla la notifica dell’appello al difensore della controparte che nel frattempo si sia cancellato dall’albo. A tale nullità consegue la nullità della sentenza di secondo grado ma non il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Non solo, il termine di impugnazione resta congelato sino alla nomina di un nuovo difensore. Sono questi i principi messi in fila dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, sentenza 12 febbraio 2017 n. 3702, superando il precedente contrasto di orientamenti.