La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con la recente sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017 , sul delicato tema della distinzione tra appalto di lavoro genuino e somministrazione nell’ambito degli appalti endoaziendali, ai fini della corretta imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati nell’appalto.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava il ricorso presentato da un lavoratore dell’appaltatrice per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il medesimo e la società committente in ragione della non genuinità del contratto di appalto endoaziendale cui era stato adibito. Nello specifico, l’attività svolta dai dipendenti della società appaltatrice presso la committente era quella di contazione valori, la stessa già svolta ed organizzata dalla committente.

Confermando la decisione dei giudici di merito, la Cassazione ha ritenuto la non genuinità dell’appalto, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra un lavoratore dell’appaltatrice e la società formalmente committente, condannando quest’ultima al pagamento di eventuali differenze retributive.

Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte ha ritenuto, infatti, l’assenza degli elementi imprescindibili dell’appalto genuino, individuati nell’effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell’organizzazione dei mezzi necessari all’impresa da parte dell’appaltatore, attribuendo invece rilevanza meramente secondaria alla sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo in capo all’appaltatore.