Nella liquidazione del danno non patrimoniale, se si considerano tabelle non più attuali, si applica in modo erroneo il criterio equitativo previsto dall’articolo 1226 del Codice civile. La Corte di cassazione, con la sentenza 25485/2016, è tornata a pronunciarsi sul caso di mutamento dei criteri tabellari in uso al momento della sentenza di primo grado. In mancanza di norme, la quantificazione è compiuta dai giudici sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, che dal 2009, prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, includendo gli aspetti anatomofunzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva. La Corte ha individuato nelle tabelle milanesi il parametro per la valutazione equitativa del danno alla persona ex articoli 1226 e 2056, da modulare secondo le circostanze.